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Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Competenze

  1. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza opera in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.
  2. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza svolge le seguenti funzioni:
  1. vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Convenzione di New York), della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (Convenzione di Strasburgo), del diritto dell’Unione Europea e delle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, conformemente, altresì, a quanto stabilito dal Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza;
  2. promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel comune di Mola di Bari nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito;
  3. promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
  4. segnala all’Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d’età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l’obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all’autorità penale;
  5. segnala ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola /Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minorenni;
  6. verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, orientamento sessuale, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, caratteristiche genetiche, condizioni socio-economiche o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
  7. opera a supporto del Comune di Mola di Bari al fine di segnalare e favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  8. interviene, di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte, nei casi di disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale ai minori. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non darà seguito a richieste e segnalazioni anonime. Affinché queste ultime siano prese in considerazione devono contenere una dettagliata e documentata descrizione della violazione delle norme di legge;
  9. collabora con l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
  10. sollecita tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati e propone soluzioni e metodi di raccordo;
  11. esprime pareri e formula proposte, non vincolanti, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti le competenze di cui al presente Regolamento;
  12. esprime valutazioni sull’impatto delle azioni poste in essere dal comune in materia di infanzia e adolescenza;
  13. collabora con altri soggetti istituzionali e associativi alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all’infanzia e adolescenza nel Comune di Mola di Bari;
  14. promuove protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione in cui essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc.) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse;
  15. propone agli organi comunali gli interventi organizzativi e amministrativi da intraprendere per garantire la piena attuazione delle finalità del presente Regolamento.
  1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto 2, il Garante può:
  1. consultare ed ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune relativi all’oggetto del suo intervento, con le forme e le modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
  2. accedere agli uffici pubblici o aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione in materia di infanzia e adolescenza;
  3. suggerire e partecipare alla realizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche volte a favorire l’attuazione delle finalità del presente regolamento.
  1. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza consulta, con cadenza almeno semestrale, i rappresentanti della società civile e delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dei minori, sia pubbliche che del privato sociale, al fine di monitorare l’attuazione delle norme nelle materie oggetto del presente Regolamento e di facilitare azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi tra i diversi soggetti.
  2. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici del Comune di Mola di Bari e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune di Mola di Bari o, comunque, sottoposte al suo controllo o vigilanza.
  3. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.
  4. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza informa costantemente il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale delle proprie attività in attuazione del mandato ricevuto. Egli, inoltre, presenta al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta, le iniziative intraprese, i risultati ottenuti, le criticità rilevate nell’anno precedente.

Sede principale

Comune
via De Gasperi, 135/137 70042 Mola di Bari (BA)
Comune
Ultima modifica: giovedì, 15 gennaio 2026

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