Richiedenti impossibilitati per motivi di salute a muoversi dalla propria abitazione
Per le persone che per motivi di salute non possono muoversi dalla propria abitazione, è possibile comunque chiedere il rilascio della CIE. In questi casi la CIE è rilasciata omettendo l’acquisizione delle impronte digitali. Come previsto dal regolamento comunale in materia (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/05/2008), la richiesta di carta di identità a domicilio dovrà essere fatta su apposito modulo al quale dovrà essere allegata una fotografia formato tessera e la documentazione medica attestante la temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale.
Carta d'identità cartacea
Il 3 agosto 2026 sarà la data ultima di validità della carta d’identità cartacea, così come stabilito dall’articolo 5 del regolamento UE 2019/1157, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei documenti rilasciati ai cittadini dell’Unione.
Con il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 26/6/2026) il governo è intervenuto sulla disciplina delle carte d'identità cartacee, introducendo una disciplina transitoria volta a garantire la continuità dell’utilizzo del documento cartaceo, individuando le ipotesi in cui il documento conserva efficacia sul territorio nazionale oltre la data del 3 agosto 2026.
La norma, pertanto, non proroga la validità del documento di identità cartaceo che non resta valido in modo generalizzato. Il suo utilizzo è ammesso solo in casi circoscritti, per non interrompere rapporti già in essere e garantire l'accesso a diritti e servizi essenziali.
L’articolo 11 del decreto definisce gli usi specifici per i quali il vecchio documento cartaceo (se non ancora scaduto) mantiene l'efficacia.
USI PER I QUALI È CONSENTITO L’UTILIZZO DEL VECCHIO DOCUMENTO
- articolo 11 comma 1 - La carta di identità in formato cartaceo mantiene la propria validità in tutti i rapporti contrattuali, pubblici o privati, stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la medesima carta di identità cartacea sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti. Tale validità permane sino alla data di scadenza del documento esclusivamente ai fini del predetto rapporto contrattuale. Restano valide, fino alla scadenza del documento, anche le identità digitali (SPID) già attive e associate alla carta cartacea, con conservazione degli effetti di accesso ai servizi in rete di fornitori pubblici e privati.
- articolo 11 comma 2 – fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della CIE, la carta cartacea non scaduta resta utilizzabile per il riconoscimento in specifiche attività, per non ostacolare diritti fondamentali e servizi essenziali. A titolo esemplificativo:
- prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, comprese le esenzioni ticket presso le ASL;
- ritiro della corrispondenza e notifica di atti giudiziari;
- ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari, finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le rappresentanze diplomatico-consolari all'estero;
- rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Resta pertanto fermo che, dopo il 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non potrà essere utilizzata quale documento valido per l'espatrio né per l'esercizio del diritto di libera circolazione disciplinato dal diritto dell'Unione europea.
Cittadini AIRE - la legge 19 gennaio 2026, n. 11 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2026) modifica la disciplina dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), contenuta nella legge n. 470/1988. Come disposto da tale normativa, a partire dal 1° giugno, i cittadini AIRE possano richiedere la CIE presso qualsiasi Comune italiano, indipendentemente dal Comune di iscrizione anagrafica.