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Carta d'Identità

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La Carta d’Identità Elettronica – in breve CIE – è il documento personale che attesta l’identità del cittadino.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti nel Comune di Mola di Bari, anche minorenni.

Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, anche se minore di età, e non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura.

Descrizione

La Carta d’Identità Elettronica – in breve CIE – è il documento personale che attesta l’identità del cittadino.

La CIE si può richiedere sin da 6 mesi prima dalla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
Affinché il documento rilasciato per i minori sia valido per l’espatrio, i genitori dovranno esprimere il consenso scritto.

Come fare

Per il rilascio della CIE è necessario prenotare un appuntamento.

Le prenotazioni devono essere effettuati esclusivamente con una delle seguenti modalità:

  • online – collegandosi al sito web del comune, sezione “Prenotazione appuntamenti con uffici comunali”
  • mail – scrivendo all’indirizzo anagrafe@comune.moladibari.ba.it
  • telefono – chiamando il numero 080-4738228 il martedì dalle ore 9 alle ore 11.30.

In caso di documento già scaduto e/o di urgenze documentate è preferibile inoltrare la richiesta di prenotazione a mezzo mail. 

 

Il richiedente, effettuata la prenotazione, deve presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta, se si tratta di minore deve essere accompagnato da almeno un genitore.

Per i minori di anni 18, la carta d'identità deve essere richiesta da almeno un genitore (che deve anche effettuare il riconoscimento del minore: minore e genitore/i devono presentarsi entrambi e contemporaneamente all'Ufficio Anagrafe).

L’operatore dell’anagrafe provvederà a raccogliere tutte le informazioni necessarie e rilascerà al titolare della carta una ricevuta con valore di documento di riconoscimento fino al ricevimento del nuovo documento.

Cosa serve

Per il rilascio della CIE è necessario:

  • carta d'identità scaduta o, in caso di primo rilascio, documento d'identità valido (passaporto, patente, libretto di pensione con foto);
  • una fotografia formato tessera (cm.3,5 x 4,5) recente (effettuata da non oltre 6 mesi), frontale, senza occhiali scuri. Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005. Per il cittadino è anche possibile portare una fotografia su supporto digitale USB rispettando, oltre alle suddette caratteristiche, anche le seguenti: definizione immagine: almeno 400 dpi - dimensione del file: massimo 500kb - formato del file: JPG;
  • i cittadini stranieri non comunitari devono mostrare il permesso di soggiorno, in quanto la durata della CIE può avariare a seconda della tipologia del permesso in loro possesso;
  • in caso di furto o smarrimento occorre presentare l'originale della denuncia rilasciata dall' Autorità di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri;
  • in caso di deterioramento, l'interessato dovrà fare richiesta di nuovo documento, consegnando il precedente originale deteriorato.

Nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di un documento d'identità personale o, nel caso di minori, non sia possibile effettuare il riconoscimento da parte dei genitori o del tutore, il riconoscimento potrà essere fatto tramite due testimoni (fideifacenti), che conoscono personalmente il richiedente, conosciuti dal funzionario che deve rilasciare il documento, maggiorenni, di cittadinanza italiana o se stranieri residenti in Italia, capaci di agire. Nel caso in cui non fosse possibile procedere al riconoscimento nemmeno con tale modalità, la carta d'identità verrà rilasciata una volta che l'identificazione del richiedente sia stato effettuato dagli organi di Pubblica Sicurezza.

Cosa si ottiene

Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Tempi e scadenze

Per richiedere la CIE è necessario chiedere un appuntamento.
Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.
Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del documento cartaceo, il rinnovo può essere richiesto anche prima di tale periodo.

Validità

La validità della CIE è diversa a seconda all’età del titolare:

  • 3 anni per i minori di 3 anni;
  • 5 anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 17 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni;
  • 3 anni per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale.

La scadenza del documento corrisponderà all'ultimo compleanno utile, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni di validità del documento, decorrenti dalla data di emissione, al fine di rispettare quanto disposto dall'art.4 del Regolamento U.E. 2019/1157.

 

La CIE è stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro 15 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata, presso il Comune o ad un indirizzo da lui indicato al momento della richiesta.

La spedizione al domicilio del richiedente avverrà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a cura di Poste Italiane.

Costi

Il costo della CIE è pari a € 22,21. Il pagamento può essere effettuato esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

  1. mediante POS direttamente presso l’ufficio anagrafe
  2. mediante PagoPa secondo le istruzioni allegate al presente avviso. Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all’ufficio anagrafe.          

PAGAMENTO MEDIANTE PAGOPA

 

È necessario seguire la seguente procedura:

  1. collegarsi al sito web del comune di Mola di Bari
  2. in home page, nella sezione “servizi”, cliccare su “PagoPA”
  3. cliccare su “Accedi area pubblica”
  4. cliccare su “Pagamenti senza avviso” quindi su “Vai ai servizi”
  5. cliccare su “Pagamenti spontanei”
  6. cliccare sulla prima voce “Carta di identità elettronica”
  7. compilare i campi necessari:
    1. causale: carta di identità elettronica
    2. nominativo: indicare il nominativo del richiedente la CIE
    3. importo: indicare 22,21
    4. dati contribuente: compilare almeno tutti campi obbligatori (indicati con il segno *
  8. cliccare su “stampa”
  9. cliccare su “prosegui”.

 

A questo punto è possibile:

  • procedere al pagamento online cliccando su “Paga”

oppure

  • scaricare la ricevuta e provvedere al pagamento presso una qualsiasi ricevitoria.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Anagrafe
via De Gasperi, 135/137 70042 Mola di Bari (BA)
Comune

Casi particolari

Richiedenti impossibilitati per motivi di salute a muoversi dalla propria abitazione

Per le persone che per motivi di salute non possono muoversi dalla propria abitazione, è possibile comunque chiedere il rilascio della CIE. In questi casi la CIE è rilasciata omettendo l’acquisizione delle impronte digitali. Come previsto dal regolamento comunale in materia (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/05/2008), la richiesta di carta di identità a domicilio dovrà essere fatta su apposito modulo al quale dovrà essere allegata una fotografia formato tessera e la documentazione medica attestante la temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale.

 

Carta d'identità cartacea

Il 3 agosto 2026 sarà la data ultima di validità della carta d’identità cartacea, così come stabilito dall’articolo 5 del regolamento UE 2019/1157, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei documenti rilasciati ai cittadini dell’Unione.  

Con il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 26/6/2026) il governo è intervenuto sulla disciplina delle carte d'identità cartacee, introducendo una disciplina transitoria volta a garantire la continuità dell’utilizzo del documento cartaceo, individuando le ipotesi in cui il documento conserva efficacia sul territorio nazionale oltre la data del 3 agosto 2026.

La norma, pertanto, non proroga la validità del documento di identità cartaceo che non resta valido in modo generalizzato. Il suo utilizzo è ammesso solo in casi circoscritti, per non interrompere rapporti già in essere e garantire l'accesso a diritti e servizi essenziali.

L’articolo 11 del decreto definisce gli usi specifici per i quali il vecchio documento cartaceo (se non ancora scaduto) mantiene l'efficacia.

 

USI PER I QUALI È CONSENTITO L’UTILIZZO DEL VECCHIO DOCUMENTO

 

  1. articolo 11 comma 1 - La carta di identità in formato cartaceo mantiene la propria validità in tutti i rapporti contrattuali, pubblici o privati, stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la medesima carta di identità cartacea sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti. Tale validità permane sino alla data di scadenza del documento esclusivamente ai fini del predetto rapporto contrattuale. Restano valide, fino alla scadenza del documento, anche le identità digitali (SPID) già attive e associate alla carta cartacea, con conservazione degli effetti di accesso ai servizi in rete di fornitori pubblici e privati.
  2. articolo 11 comma 2fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della CIE, la carta cartacea non scaduta resta utilizzabile per il riconoscimento in specifiche attività, per non ostacolare diritti fondamentali e servizi essenziali. A titolo esemplificativo:
  • prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, comprese le esenzioni ticket presso le ASL;
  • ritiro della corrispondenza e notifica di atti giudiziari;
  • ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari, finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione;
  • rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le rappresentanze diplomatico-consolari all'estero;
  • rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.

Resta pertanto fermo che, dopo il 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non potrà essere utilizzata quale documento valido per l'espatrio né per l'esercizio del diritto di libera circolazione disciplinato dal diritto dell'Unione europea.

 

Cittadini AIRE - la legge 19 gennaio 2026, n. 11 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2026) modifica la disciplina dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), contenuta nella legge n. 470/1988. Come disposto da tale normativa, a partire dal 1° giugno, i cittadini AIRE possano richiedere la CIE presso qualsiasi Comune italiano, indipendentemente dal Comune di iscrizione anagrafica.

 

Ultima modifica: mercoledì, 01 luglio 2026

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