Le legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".
Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
Le Dat, come disciplinate dalla Legge 219/2017, delineano solo i trattamenti durante la vita del disponente, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Non riguardano, invece, le manifestazioni di volontà concernenti i trattamenti della persona dopo la morte quali, ad esempio, la cremazione e la destinazione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria.
La legge disciplina nell'articolo 4 gli aspetti più prettamente amministrativi in materia di dichiarazione anticipata di trattamento, laddove si consente al cittadino di anticipare la propria volontà prefigurandosi uno scenario futuro in cui possa anche non avere la capacita di intendere e volere e quindi poter decidere coscientemente sul tema dei trattamenti sanitari e accertamenti diagnostici.
Le DAT:
- possono contenere le volontà della persona “in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”;
- devono essere espresse da una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità e dopo avere ricevuto adeguate informazioni “sulle conseguenze delle sue scelte”;
- devono essere redatte per iscritto, alternativamente per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio di stato civile del suo Comune di residenza oppure presso le strutture sanitarie, qualora le Regioni abbiano predisposto modalità telematiche per la gestione della cartella clinica di cui all'articolo 4 comma 7 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219;
- in particolari situazioni, cioè quando la persona non sia in grado di scrivere, possono essere espresse per il tramite di una videoregistrazione;
- sono modificabili e revocabili in qualunque momento mediante gli stessi strumenti sopra citati;
- possono contenere l’indicazione di un “fiduciario” del disponente che ha la funzione di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie; anche il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere, deve accettare l’incarico sottoscrivendo le DAT o con atto successivo da allegare alle DAT e può rinunciare all’incarico attraverso un atto scritto da comunicare al disponente;
- sono esenti dall’imposta di bollo, da qualsiasi tassa o diritto e non sono soggette a registrazione.
La Banca dati nazionale delle Dat
La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle DAT.
Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.
La banca dati DAT ha la funzione di:
- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.