I certificati sono dichiarazioni scritte formate da un pubblico ufficiale e contenenti informazioni tratte da pubblici registri. Esistono tre tipi di certificati: i certificati, gli estratti per riassunto e gli estratti per copia integrale.
- Con il certificato l’ufficiale di stato civile, dopo aver esaminato il contenuto dell'atto, rilascia una dichiarazione in cui rende pubblici i dati contenuti nell’atto esaminato.
- L’estratto per riassunto è un atto che si differenzia dal certificato per una maggiore completezza in quanto riporta le annotazioni che per legge possono essere oggetto di certificazione.
- L’estratto per copia integrale consiste nella vera e propria riproduzione per intero dell’atto originale. L’estratto deve contenere l’attestazione, da parte di chi lo rilascia, che la copia è conforme all’originale.
Estratti per copia integrale
Come previsto dall’articolo 107 DPR n. 396/2000, gli estratti per copia integrale possono essere rilasciati “soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge”. L’articolo 177 comma 3 del D.lgs n. 196/2003 consentiva fino a pochi anni fa il rilascio delle copie integrali degli atti dello stato civile decorsi settant’anni dalla loro formazione. L’art. 27, comma 1, lett. c), n.3) del D.lgs. n. 101/2018 ha, tuttavia, abrogato l’art. 177, comma 3 di cui sopra. Ciò significa che il rilascio di qualsiasi copia integrale è consentito esclusivamente in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Le richieste di copia integrale per generiche ragioni di studio e ricerche storiche e genealogiche non sono di per sé configurabili come interessi giuridicamente tutelati come definiti dalla normativa vigente e pertanto, in tali casi, non è possibile rilasciare copia integrale.
Estratti per riassunto
Gli estratti per riassunto, previsti dall’art. 106 del D.P.R. 396/2000, sono rilasciati alla persona cui l’atto si riferisce senza altra formalità che l’identificazione mediante documento di identità. La richiesta fatta da terza persone, invece, va fatta per iscritto e deve essere adeguatamente motivata.
Estratti per riassunto con paternità e maternità
Ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 432/1957, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l’indicazione della paternità e della maternità è consentito solo su richiesta dell’interessato “per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione”. La richiesta, pertanto, va fatta per iscritto e motivata con riferimento all’esercizio di doveri e diritti derivanti dal legame tra l’intestatario dell’atto e i genitori. L’interessato può delegare altra persona a richiedere e ritirare l’estratto. Nel caso in cui l’interessato sia minorenne l’istanza è fatta dai genitori.
Certificati di stato civile
Dal momento che i certificati riproducono i dati essenziali dell’evento (nascita, matrimonio, unione civile e morte) senza informazioni aggiuntive (annotazioni), il loro rilascio non richiede specifiche motivazioni.
Dal 31 marzo 2026, dal portale ANPR, il cittadino potrà scaricare oltre ai certificati anagrafici ed elettorali, anche i certificati ed estratti di stato civile relativamente ad atti formati in modalità digitale dai Comuni che hanno aderito all’ANSC.
Sul portale ANPR, il cittadino troverà la sezione “certificati ed estratti”. Cliccando sul servizio, si aprirà una videata dalla quale potrà scegliere tra le seguenti tipologie:
- Certificati anagrafici;
- Certificati elettorali;
- Certificati di stato civile;
- Estratti di stato civile.
I certificati vengono rilasciati automaticamente dal sistema, mentre gli estratti necessitano di una verifica da parte dell’Ufficiale di Stato Civile, trattandosi di documenti più complessi, nei quali non tutte le informazioni sono certificabili.
La richiesta può avvenire soltanto per certificati ed estratti relativi a se stessi o ai figli minori appartenenti alla medesima famiglia anagrafica.
Sono ottenibili on line i certificati e gli estratti relativi ad atti di:
- Nascita
- Matrimonio
- Unione civile.
Dopo aver selezionato il soggetto e l’atto di riferimento, il cittadino potrà ottenere l’emissione del certificato richiesto in formato digitale.
L’apposizione del sigillo elettronico qualificato sostituisce la firma dell’Ufficiale di Stato civile limitatamente ai certificati erogati on line.
Per quanto riguarda i vecchi atti in formato cartaceo, si continuerà a rilasciare le certificazioni secondo le vecchie modalità allo sportello comunale, non essendo il servizio esteso agli atti formati in modalità analogica.