L’articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 ha ampliato i soggetti che possono autenticare le sottoscrizioni riguardanti atti di vendita di beni mobili “registrati”, facendo venire meno l’obbligo di rivolgersi al notaio e passando questa nuova competenza anche agli uffici comunali, in particolare al funzionario incaricato dal Sindaco.
Viene autenticata la firma del venditore sul certificato di proprietà oppure sulla dichiarazione di vendita (in caso di mancanza del certificato di proprietà).
A norma dell'articolo 2683 del Codice Civile, sono beni mobili registrati in Italia:
- le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione;
- gli autoveicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.