Servizio di Contrasto alla Povertà e per l'Inclusione Sociale
1. I servizi di contrasto della povertà e per la inclusione sociale si articolano in servizi diversi e flessibili quali:
- contributi economici ad integrazione del reddito, finalizzato a sostenere la famiglia o il soggetto singolo che per diverse motivazioni è in stato di disagio;
- Reddito minimo d'inserimento, è preordinato alle persone impossibilitate a mantenere se stesse e il proprio nucleo familiare per cause psicofisiche e socioeconomiche.
Il R.M.I. è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica attraverso l'inserimento socio-lavorativo nelle seguenti aree: area assistenza alla persona ( minori, disabili ed anziani), area custodia e vigilanza di strutture pubbliche.
Nel caso di variazioni delle condizioni economiche e sociali o nel caso in cui l 'attività di inserimento socio-lavorativa non venisse effettuata con diligenza si procederà alla revoca del beneficio.
- Inserimento socio lavorativo.
DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO
1. Pervenuta la richiesta di intervento socio-assistenziale il Servizio Sociale determina lo stato di bisogno quale condizione per accedere a forme di intervento economico.
2. I criteri per la valutazione dello stato di bisogno sono:
il nucleo familiare;
la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano la emarginazione quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo, etc.;
il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e la eventuale ricaduta delle relative spese nella economia della famiglia;
la situazione economica del nucleo familiare, compresi i soggetti obbligati a prestare gli alimenti come individuati dall'art.433 C.C..
3. Lo stato di bisogno viene determinato attribuendo un punteggio ai suddetti criteri partendo da una base di punti 100 ed è individuato dal superamento di una soglia critica pari ad un punteggio complessivo di 120.
4. L'intervento economico a favore di soggetti singoli o famiglie senza reddito o con reddito limitato ha l'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale ed assicurare condizioni di vita dignitose ed il soddisfacimento dei bisogni "primari" per garantire quel minimo vitale per la sussistenza e l'autonomia.
5. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale sussiste lo stato di bisogno ossia una situazione per la quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
6. Le forme di intervento economico si articolano in:
assistenza economica diretta continuativa;
assistenza economica diretta straordinaria;
assistenza economica integrativa;
assistenza economica indiretta o sostitutiva.