| Il reato | Il divieto | La pena |
|---|---|---|
| Falsa attestazione di fatti in atto pubblico (articolo 483 del Codice penale) | Dichiarare il falso in un atto pubblico davanti al pubblico ufficiale relativamente a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità | Reclusione fino a 2 anni |
| Uso di atto falso (articolo 489 del Codice penale) | Esibire dinanzi a un pubblico ufficiale un atto o un documento falso o attestare volutamente come veritieri i dati contenuti in un documento non aggiornato | Reclusione fino a 1 anno e 4 mesi |
| Dichiarazione mendace resa al pubblico ufficiale in atto pubblico (articolo 495 del Codice penale) | Dichiarare il falso direttamente in un atto pubblico (o in una dichiarazione destinata a esservi riprodotta), dinanzi al pubblico ufficiale, relativamente all'identità, allo stato o a qualità personali proprie o di altri | Reclusione fino a 3 anni |
| Dichiarazione mendace resa al pubblico ufficiale (articolo 496 del Codice penale) | Dichiarare il falso al pubblico ufficiale relativamente all'identità, allo stato o a qualità personali proprie o di altri, senza che ciò concorra alla formazione di un atto pubblico | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1 milione |